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REGOLAMENTO E STATUTO - ASD DAVID ORATORIO NEMBRO

REGOLAMENTO E STATUTO

STATUTO ASD DAVID

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione Sportiva dilettantistica denominata:

"Associazione Sportiva Dilettantistica DAVID ORATORIO NEMBRO"


Art. 2-Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Nembro (BG), via Vittoria n. 12.

Art. 3 - Oggetto e Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro. L'Associazione ha per oggetto:

- l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, volte alla promozione di un movimento sportivo giovanile che viva l'esperienza dello sport come momento di educazione, di maturazione umana, di impegno e di divertimento, con una particolare attenzione verso i principi cristiani; in libertà ed autonomia rispetto alla Parrocchia, ma avendo riguardo alle determinazioni pastorali della medesima;

- la partecipazione, l'organizzazione e la gestione di eventi, campionati, gare, manifestazioni, tornei sportivi ed ogni altra attività inerente e connessa agli scopi dell'Associazione;

- l'organizzazione dell'attività didattica, in particolare fra i giovani, per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.


Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà compiere, direttamente • e/o indirettamente, qualunque atto contrattuale, ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenute utili o necessarie dall'organo amministrativo, in particolare quelle relative all'acquisto, costruzione, ampliamento, miglioramento, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e relative attrezzature, esclusa ogni attività di natura professionale ai sensi delle vigenti leggi. L'associazione potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione potrà collaborare con le Parrocchie, gli Oratori, le famiglie, le altre associazioni sportive, le strutture educative e sociali, le Amministrazioni Comunali e con ogni altro ente o associazione al fine del raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sopra descritti. L'attività dell'Associazione si svolge in armonia e collaborazione con le altre associazioni o gruppi, in particolare con quelli presenti nell'Oratorio e nella Parrocchia di Nembro, cercando di non intralciarne le attività, soprattutto quelle religiose.


L'Associazione potrà aderire ed affiliarsi a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come il C.S.I., accettando ed applicando le relative norme statutarie e regolamentari in caso di affiliazione alle stesse.


Ai sensi dell'art. 90 legge n. 289/2002, l'Associazione è senza scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti in attività sportive o utilizzati per finalità sociali ed educative compatibili con il presente Statuto.


I colori sociali dell'Associazione sono il bianco e l'azzurro.


Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


L'Associazione potrà avere termine, dopo essere stata allo scopo liquidata, per decisione dell'Assemblea.


Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) dall'ammontare delle quote associative;

e) dai contributi o donazioni di enti pubblici e privati;

f) da rimborsi;

g) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo (ad es. sponsorizzazioni);

h) da ogni altro tipo di entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.


Art. 6-Soci

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

L'ammissione a socio si promuove con una semplice domanda dell'interessato, presentata su modulo all'uopo predisposto, che, nel caso in cui gli aspiranti non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. L'associato minorenne sarà rappresentato nei confronti dell'Associazione da chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale, il quale risponderà anche per tutte le obbligazioni del minore verso l'Associazione.

Condizione indispensabile per acquisire e conservare lo stato di socio è l'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Associazione, con particolare riguardo al versamento dei contributi associativi.

I soci si distinguono in:

a) soci onorari: sono quelle persone così dichiarate dal Consiglio Direttivo, perché si sono distinte nell'appoggiare moralmente o finanziariamente l'Associazione;

b) soci ordinari: sono tutte quelle persone che intendono svolgere un'attività in seno all'Associazione sportiva pur non praticando un'attività e che si interessano per il suo buon andamento;

c) soci atleti: sono tutti i tesserati dell'Associazione che svolgono un'attività sportiva.


2. Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle condizioni sopraddette e anche della capienza dell'impianto sportivo e della disponibilità delle relative infrastrutture, con giudizio insindacabile ed inappellabile, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.


3. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri di partecipazione all'Associazione.


4. L'appartenenza all'Associazione comporta per l'associato l'accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, delle decisioni degli organi statutari, con particolare riguardo al versamento delle quote associative ed all'osservanza degli statuti e regolamenti degli enti sportivi a cui l'Associazione eventualmente aderisca.


5. La partecipazione dei soci all'Associazione non può essere temporanea e la qualità di socio si perde per decesso; dimissioni volontarie; morosità ed esclusione; radiazione.

Le dimissioni volontarie devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo precluderà al socio l'accesso al campo e l'utilizzo dei vari servizi ed impianti, nonché la perdita, ad ogni effetto, della qualifica di socio e dei diritti relativi. L'esclusione dovrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo ed avrà effetto dalla data di ricevimento, mediante lettera raccomandata, della decisione di esclusione deliberata dal Consiglio stesso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di non decidere l'esclusione dell'associato moroso valutando le circostanze del caso concreto. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione, nemmeno in parte, di quanto versato all'Associazione e determina anche la decadenza dall'eventuale carica rivestita. Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere trasferiti né per atto tra vivi, né mortis causa.


Nel caso in cui l'associato compia azioni ritenute gravemente offensive ovvero contrarie allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, ovvero subisca sanzioni disciplinari sportive gravi, ovvero violi le norme statutarie e regolamentari della presente Associazione o degli enti a cui la stessa abbia eventualmente aderito, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la radiazione del socio.


Art. 7 - Diritto di reclamo dei prowedimenti disciplinari sociali

Il socio che abbia subito un provvedimento disciplinare, ai sensi di quanto sopra previsto, può presentare reclamo al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo organo provvederà a sottoporre il provvedimento disciplinare ed il relativo reclamo del socio all'esame dell'assemblea che disporrà in merito al provvedimento da assumersi a carico del socio, con votazione della maggioranza dei presenti alla seduta assembleare.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.


Possono essere nominati all'interno del Consiglio Direttivo, secondo quanto infra previsto:

  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Art. 9 - Cariche sociali e condizioni di incompatibilità

1. Per poter ricoprire cariche all'interno dell'Associazione sono necessari i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età;

non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;

non aver subito sanzioni disciplinari, quali squalifiche o sospensioni, di durata superiore a 6 (sei) mesi, da parte del CONI, da una Federazione Sportiva o da altro ente di promozione sociale.


2. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.


Art. 1O - Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati, ancorché assenti o dissenzienti.


2. L'assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria.

Si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata e per iscritto da almeno un decimo degli associati.

In seduta ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e le linee programmatiche;

- nomina il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, nonché tutti i provvedimenti che ad essa saranno richiesti in base alle successive norme nel presente Statuto.


3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipazione alle assemblee e di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un solo voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Il diritto di voto si acquista automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età; fino a tale termine il diritto di voto dell'associato minorenne spetta, alle medesime condizioni degli associati maggiorenni, all'esercente la responsabilità genitoriale su di lui.


4. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente o, in mancanza, da un terzo degli associati aventi diritto di voto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso contenente data, orario, luogo e ordine del giorno, trasmesso con raccomandata a mani, raccomandata A/R o posta elettronica, o affissione ben visibile nella sede dell'Associazione.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Salvo diversa disposizione inderogabile di legge o differente previsione del presente statuto l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le modificazioni dello statuto è indispensabile, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del-patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché compreso nel territorio della provincia di Bergamo.


5. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se esistente, ovvero dall'associato a tal fine designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell'adunanza e della legittimità delle eventuali deleghe.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Il voto è palese, salva l'elezione delle cariche sociali, che avviene a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, a mezzo delega scritta rilasciata per singola adunanza e con indicazione inequivoca del delegato; ciascun associato non può rappresentare più di 5 (cinque) associati.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto o inerenti la loro responsabilità.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero per il mandato, per la durata di 3 (tre) anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, ed i suoi membri possono essere sempre rieletti. Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Direttore pro tempore 9ell'Oratorio di Nembro (BG).

lfl caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio tempestivamente provvede alla sua sostituzione, comunicando la variazione alla prima assemblea annuale.

In caso di dimissioni da parte di un numero di consiglieri pari o superiore ai 2/3 dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade. Il Presidente dovrà convocare tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di 60 giorni, l'assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo organo. Nel frattempo e fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione e la gestione degli affari ordinari dell'associazione continueranno a spettare agli stessi componenti del Consiglio Direttivo, il quale potrà compiere esclusivamente atti conservativi e non eccedenti l'ordinaria gestione dell'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, la quale elegge separatamente il Presidente ed i Consiglieri, dopo averne deliberato il numero di componenti.

A tal fine, prima dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi, verranno predisposte due liste distinte contenenti la prima l'elenco dei candidati alla carica di Presidente, la seconda l'elenco dei candidati alla carica di Consigliere. Chi è candidato alla carica di Presidente non può contemporaneamente essere candidato Consigliere e viceversa.

Per l'elezione del Presidente è possibile esprimere da parte di ciascun associato una sola preferenza e iene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Consiglieri è possibile esprimere da parte di ciascun associato al massimo due

preferenze e vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Qualora il numero dei candidati alla carica di Presidente o di Consigliere sia pari a quello dei componenti dell'organo così come stabilito dall'Assemblea, saranno automaticamente eletti i candidati stessi.

Una volta eletto, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Vice Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere.

Può inoltre eleggere uno o più Consiglieri Esecutivi, stabilendone i compiti e i poteri.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, consulenti, esperti e collaboratori, esterni al Consiglio stesso, cui affidare lo svolgimento di specifiche attività ovvero la realizzazione di determinati progetti, soprattutto nel caso in cui siano richieste particolari capacità o competenze, il tutto nel rispetto e nell'osservanza degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione.

Le cariche associative sono a titolo gratuito. Non potranno essere corrisposti rimborsi spese. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; è incompatibile la qualità di socio con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione.


2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta

richiesta scritta e motivata da uno dei suoi membri.

E' convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, presso la sede sociale o altro luogo compreso nel territorio della provincia di Bergamo, mediante avviso contenente data, orario, luogo e ordine del giorno, trasmesso con raecomandata a mani, raccomandata A/R o posta elettronica; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto la deliberazione si considera non assunta. Il Consiglio è validamente costituito, anche in difetto delle procedure di convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti; non è ammessa partecipazione per delega.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede le riunioni, verifica la regolare costituzione dell'adunanza e dirige la discussione.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo dell'Associazione definiti dal precedente articolo 3, fatta eccezione solo per le materie assegnate dallo statuto e dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

In modo particolare spetta al Consiglio Direttivo:

prendere tutte le deci ioni relative allo status di Socio, sia in termini di ammissibilità che di decadenza;

promuovere e coordinare, direttamente od indirettamente, le attività dell'Associazione e le manifestazioni sportive;

- predisporre la relazione morale e tecnica;

- deliberare sulla scelta dei tecnici;

determinare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, l'ammontare di tutti i contributi associativi previsti, per il futuro a partire dall'anno successivo, ed il termine entro cui la quota associativa annuale deve essere versata;

predisporre il Rendiconto Economico da presentare all'Assemblea nei termini previsti dallo statuto; convocare l'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, nei termini e con le modalità previste

dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti i poteri necessari per l'esecuzione delle sue deliberazioni, precisando i limiti di competenza e di validità temporale della delega.

Ai Consiglieri delegati spetta la rappresentanza dell'associazione nei limiti della delega loro conferita.,



Art. 12 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.


In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito in tutti i poteri e le funzioni dal Vice Presidente, se nominato e presente, o in caso di assenza dal Consigliere più anziano in carica.


In caso di anticipata cessazione della carica per qualunque causa, il Presidente è sostituito in tutti i poteri e le funzioni dal Vice Presidente, se nominato, o da altro Consigliere.


In ogni caso, l'esercizio delle facoltà e dei poteri da parte del Vice Presidente o, in caso di assenza, di altro Consigliere all'uopo delegato è prova dell'impedimento o della assenza del Presidente.


Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio economico - finanziario decorre dall'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere, e presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, un Rendiconto Economico nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.


Non avendo l'Associazione finalità di lucro, è espressamente vietata, durante tutta la vita associativa, la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, con la sola eccezione di eventuali casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori, anche non soci, e fissare i criteri per la liquidazione.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ai fini sportivi ed in particolare ad altri enti con finalità analoghe a quella dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 15 - Quadro Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge in materia.

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